
Federazione Italiana Cremazione 22 Dicembre 2020 No Comment
Precisazioni in merito alla cremazione per soggetti , deceduti per Covid 19 che non avevano espresso in vita la volontà di essere cremati.
La cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 ; come tale il ricorso ad essa avviene solo secondo le modalità previste dalla legislazione attualmente in vigore (legge 130 /2001) ovvero : attraverso la manifestazione di volontà in vita, tramite atto depositato presso un notaio o tramite iscrizione ad una associazione riconosciuta, avente nei suoi scopi quello di favorire la cremazione, oppure , post mortem, tramite l’acquisizione della volontà del deceduto riportata dai parenti, individuati dal c.c.
Questa precisazione si rende necessaria perché da più parti le So.Crem. stanno ricevendo telefonate di parenti preoccupati che paventano la cremazione “obbligatoria” per i loro congiunti deceduti per Covid 19.
Come F.I.C. ribadiamo che non esiste alcun obbligo di cremare chi non ha espresso in vita tale desiderio; se, nel periodo di maggiore criticità legata alla pandemia, in alcune città, si è ricorsi alla cremazione in maniera più frequente, è stato unicamente per motivi contingenti ma sempre nel rispetto della volontà del defunto.
Ovviamente auspichiamo che la cremazione sia scelta dal maggior numero di persone possibili ed è in questa ottica che le So.Crem. associate operano quotidianamente, ma ribadiamo che la cremazione è una scelta e non un obbligo.
A tal fine si allega il testo della circolare del Ministero della salute del 2 maggio 2020 , avente come oggetto le “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione “ , in cui non si fa assolutamente menzione di tale presunta obbligatorietà.